Scheda tecnica CCNL 2002-2005

 

DALLE “FUNZIONI OBIETTIVO” ALLE “FUNZIONI STRUMENTALI”

 

Nel contratto 2002-2005, firmato definitivamente da Confederali e Snals il 24/07/2003, le nuove FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA sono finalizzate:

a)      alla “realizzazione” e alla “gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto”;

b)     alla “realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola”.

Scomparse le quattro aree alle quali le FO dovevano fare riferimento, viene dunque focalizzata la dimensione della progettualità interna alla scuola e della progettualità esterna.

 

CHE COSA CAMBIA ANCORA?

 

-         Scompare il  numero predeterminato, correlato alla tipologia dell’istituto;

-         saltano le astruse modalità di “designazione” previste dal contratto CCNI dello 03/08/1999;

-         non si fa alcun cenno a corsi di qualificazione, né si pongono le basi di una futura, ipotetica carriera nell’ambito dirigenziale;

-         non viene fatta rientrare fra queste figure quella del collaboratore vicario che, nella nuova norma pattizia, scompare cedendo il posto a due figure di collaboratore individuate dal dirigente con funzioni unicamente “organizzative e amministrative” (art. 30 bis del CCNL);

-         non c’è più alcun vincolo temporale per l’identificazione delle funzioni e delle figure.

 

COME VENGONO SCELTE LE FUNZIONI STRUMENTALI ORA?

 

Esse vengono – recita il contratto - “identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa che, contestualmente , ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari”.

Ciò significa che:

-         il Collegio delibera in merito alle funzioni;

-         definisce i criteri con cui le stesse vengono attribuite;

-         elegge a scrutinio segreto i colleghi a cui affidare le funzioni individuate. Un organismo collegiale può “identificare” con il solo meccanismo delle elezioni a scrutinio segreto (come prevede la normativa, anche extra-scolastica, quando si fa riferimento a persone – art. 37 D. Lgs. 16/4/94 n° 297, punto 4: “la votazione è segreta… quando si faccia riferimento a persone”).

Le funzioni strumentali possono avere esoneri parziali dall’insegnamento.

 

 

LE MICRO-FIGURE: UN RISCHIO?

 

Poiché le risorse attribuite a ciascuna scuola sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31/08/99 possono essere liberamente ripartite fra i docenti detentori degli incarichi, un Collegio potrebbe identificare un numero elevato di funzioni.

 

I rischi evidenti sono due: primo quello della parcellizzazione e della trasformazione delle risorse specifiche in una appendice del fondo d’istituto (con tutto ciò che, come sappiamo, questo meccanismo comporta); secondo – e ben più grave – l’indebolimento dell’intero corpo docente e della sua “voce professionale”.

 

LE MACRO-FIGURE: UNA POTENZIALITA?

 

Il Collegio può anche, democraticamente, operare una scelta diversa: quella di eleggere un numero limitato di colleghi, detentori di funzioni specifiche ben caratterizzate. In particolare:

·        un COORDINATORE DEL POF che stimoli e curi l’attività progettuale didattica (progettualità didattica  interna);

·        un COORDINATORE DEL COLLEGIO: un docente che curi l’indispensabile fase istruttoria del Collegio e che assuma di conseguenza la funzione di portavoce dei colleghi stimolando la loro presenza attiva all’interno dell’istituzione (progettualità professionale);

·        un COORDINATORE delle iniziative e delle attività in collegamento con il territorio (progettualità  didattica esterna).

 

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE

 

Costituiscono la fase più delicata dell’operazione. Quali criteri porre? Come ben sappiamo in passato – nel più totale vuoto propositivo – ogni scuola ha deciso alla bell’e meglio, spesso costruendo i criteri su persone precedentemente identificate.

Un’operazione corretta richiede però che i criteri siano enucleati a monte e ci pone inevitabilmente una domanda di senso.

Qual è il ruolo e la funzione che vogliamo dare alla comunità scolastica in cui operiamo? E qual è l’identità personale e politica dell’insegnante?

L’insegnante è un “terapeuta”, una sorta di “insegnante di sostegno per la comunità, preoccupato soprattutto di ascoltare, dialogare, individuare crisi, colloquiare con i genitori, aver cura” - M. Dallari)? O è un trasmettitore del sapere (“narratore del sapere” – M.D.) che trasmette la pratica della cura di sé, ponendo al centro del processo educativo l’autonomia e la responsabilità?

La risposta a questa domanda ci indica i criteri che orienteranno le scelte finali. Nel primo caso saranno le varie attività di psico-profilassi a costituire titolo per entrare a far parte della rosa degli eleggibili, nel secondo saranno i titoli culturali, l’esperienza, la capacità di “dialogo” all’interno della scuola.

 

 

 

Nel rifiuto di ogni sottovalutazione della funzione di trasmissione del sapere e in difesa della valenza cognitivo-formativa della scuola

con

LA GILDA DEGLI INSEGNANTI

per difendere

LA PROFESSIONALITA’ DEI DOCENTI E LA FUNZIONE ETICO-POLITICA DELLA SCUOLA ITALIANA

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