Pensioni 2009: direttiva sulle cessazioni dal servizio ai sensi dell'art. 72 della legge 133/08.
Con la Circolare Ministeriale n. 3 sono state fornite le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto n. 2 del 09.01.2009 recante disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.
Al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione scolastica, il MIUR con nota prot. n. 1821 ha trasmesso in data odierna agli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici la direttiva n. 13, in via di registrazione alla Corte dei Conti, per l’attivazione delle procedure istruttorie di cui all’art.72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008: mantenimento in servizio oltre i 65 anni di età o risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 40° anno di servizio.
Nel primo caso (comma 7) la direttiva è categorica nell’escludere la possibilità del trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età, fatta eccezione per quei docenti che hanno la necessità di permanere in servizio al fine di raggiungere l’anzianità contributiva minima o massima.
Per il personale che ha già maturato i 65 anni di età non sussistono, precisa la direttiva, i tempi congrui e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali all’attivazione dei processi di formazione e riqualificazione professionale necessari per le modifiche ordinamentali connesse ai processi di riorganizzazione o di razionalizzazione in atto.
Riguardo al secondo caso (comma 11) la direttiva prevede che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio dovrà essere applicato unicamente a coloro che appartengano a posti o classi di concorso in esubero oppure che siano stati collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o che abbiano avuto una valutazione negativa del servizio (motivazione adeguata e documentata).
Va da sé che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al personale interessato almeno 6 mesi prima della data di collocazione in quiescenza. Superato tale termine, il provvedimento produce effetti dall'anno scolastico immediatamente successivo.
Quindi per coloro che si trovano nel 40° anno di servizio le cessazioni dal servizio dovranno essere comunicate entro il 1° marzo 2009; oltre tale data, l’effetto della cessazione dal servizio avverrà nell’anno scolastico 2010/2011.
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