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REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLA GILDA DI CAGLIARI
ART. 1 SONO ORGANI DELLA GILDA PROVINCIALE DI CAGLIARI
a) L’assemblea generale degli iscritti
b) I delegati di scuola o di territorio
c) L’assemblea di scuola o di territorio
d) Il coordinatore provinciale
e) La direzione provinciale
f) Il collegio dei probiviri
g) Il collegio dei revisori dei conti.
ART. 2 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI.
1. hanno diritto di farne parte tutti gli iscritti alla Gilda della Provincia al momento dell’indizione; può essere ordinaria o elettorale
2. L’assemblea generale ordinaria è convocata dal coordinatore provinciale con l’approvazione della maggioranza della Direzione provinciale o su richiesta di due terzi di questa o della maggioranza assoluta dei delegati di scuola o di territorio, ogni qualvolta, sia questione di informazioni, dibattiti, riguardanti problemi della Gilda nazionale o questioni relative alla gestione, indirizzo, linea politico-sindacale della Gilda provinciale. La sua convocazione è obbligatoria per discutere e deliberare le piattaforme contrattuali nazionali.e’ E’ presieduta dal coordinatore provinciale o da un suo delegato nell’ambito della Direzione Provinciale. L’indizione deve avvenire almeno una settimana prima della riunione ed è comunicata mediante lettera personale, timbrata e firmata dalla persona che la indice. Delibera, in prima convocazione, con la maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione con la maggioranza dei componenti. E’ ammessa la rappresentanza per delega.
3. L’assemblea generale elettorale è indetta dal coordinatore provinciale nei termini e con le scadenze ordinarie previste dal regolamento nazionale, per procedere all’elezione, con votazione separata, del coordinatore, della direzione, del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti provinciali. E’ indetta altresì per il rinnovo degli organismi provinciali elettivi nel caso di dimissioni, di decadenza, di impedimento permanente di questi o nel caso di sfiducia dell’assemblea provinciale.
Nei casi di dimissioni o di sfiducia è il coordinatore uscente ad indire l’assemblea elettorale entro un mese dall’evento, in quanto resta in carica per gli affari ordinari interinali; nei casi di decadenza o di impedimento permanente,indice l’assemblea, entro gli stessi termini, il vicecoordinatore, se è stato eletto dalla direzione provinciale, in caso contrario, dal membro non pensionato che ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni ed è questi a sostituire il coordinatore negli affari ordinari interinali.
L’assemblea elettorale è presieduta da colui che la indice o da un suo delegato ed elegge al suo interno un ufficio di presidenza
L’indizione dell’assemblea avviene almeno venti giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; la sua indizione è comunicata. A tutti gli iscritti mediante lettera personale, timbrata e firmata da colui che la indice.
L’indizione deve indicare due convocazioni in giorni diversi o in orari diversi dello stesso giorno: in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza, all’ora fissata per l’inizio, della metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione, quale che sia il numero degli iscritti presenti.
NON E’ AMMESSA LA RAPPRESENTANZA PER DELEGA.
L’incarico di Coordinatore e quello di membro della Direzione Provinciale è incompatibile con incarichi dirigenziali in altre associazioni sindacali ed in partiti politici, nonché con altre cariche statutarie provinciali.
ART.3 . COORDINATORE PROVINCIALE
Sono eleggibili tutti gli iscritti, non pensionati.
Le candidature si presentano all’ufficio di presidenza dell’assemblea e sono libere.
In caso di parità prevale nell’ordine ed in eventuale combinazione: il coordinatore uscente, chi sia stato coordinatore in precedenza, chi sia membro della Direzione provinciale in carica od uscente, o di precedente Direzione l’iscritto da più tempo alla Gilda Provinciale.
Il coordinatore provinciale è responsabile della piena attuazione delle delibere dell’Assemblea Provinciale. Coordina tutte le attività pratiche e politiche della Gilda Provinciale curando i rapporti con enti locali, con le istituzioni provinciali, con l’amministrazione scolastica, con le strutture nazionali, con la stampa locale. Queste funzioni sono svolte in collaborazione con altri membri della Direzione Provinciale.
ART 4. DIREZIONE PROVINCIALE
La Direzione Provinciale è costituta da dieci membri .
Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Gilda di Cagliari.
Le candidature si presentano all’ufficio di presidenza e sono libere ed individuali.
Ogni elettore può esprimere un massimo di sei preferenze ( due terzi del numero dei componenti dell’organismo), con voto segreto.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità si applica lo stesso criterio indicato per la priorità nell’elezione del coordinatore.
Se l’eletto rinuncia, decade o si dimette, viene sostituito automaticamente dal primo dei non eletti.
In mancanza di surroganti viene convocata l’assemblea generale elettorale per eleggere i membri della Direzione mancanti.
Il voto è sempre limitato e segreto.
La Direzione Provinciale attua le delibere dell’assemblea Provinciale, con scelte politiche e gestionali idonee a questo scopo.
.Delibera sull’attribuzione di incarichi e funzioni che possono essere dati anche a iscritti esterni alla Direzione stessa.
La Direzione attribuisce gli esoneri provinciali. La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore Provinciale, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, quando se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno cinque volte l’anno.
La convocazione avviene per e-mail, per posta o per telefono, con un anticipo di almeno cinque
Giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
La Direzione Provinciale dichiara decaduto un suo membro che si sia assentato per tre volte consecutive senza giustificazione.
ART.5. COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI.
Candidature, numero degli eletti, modalità elettorali e funzioni secondo quanto stabilito nel regolamento nazionale per i corrispondenti organismi di livello nazionale.
ART.6. DELEGATI PROVINCIALI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E REGIONALE
La delegazione provinciale alle assemblee nazionali e regionali è composta di diritto dal coordinatore provinciale e dai membri che la Direzione individua annualmente in apposita riunione.
ART.7. RAPPORTI CON TERZI
Ai fin dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti con Istituti gestori di C\C, rappresentano la Gilda Provinciale di Cagliari il Coordinatore Provinciale il quale può delegare anche al Tesoriere Provinciale. Per l’individuazione dei nomi dei responsabili fanno fedi i verbali degli organismi che li hanno eletti.
ART.8. MODIFICHE
Questo regolamento può essere modificato dall’Assemblea Provinciale a maggioranza semplice.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto e Regolamento Nazionale della Gilda.
LA STRUTTURA PROVINCIALE DI CAGLIARI
2. Tesoriera Provinciale: Prof.ssa Maria Teresa Laconi
3. Vice Coordinatore Provinciale: Prof.ssa Vincenzina Virdis
MEMBRI DEL DIRETTIVO PROVINCIALE
o Prof. Mario Melis
o Prof. Pili Pietro
o Prof.ssa Savona Maria Grazia
o Prof. Cabiddu Ennio
o Prof.ssa Scanu Cristina
o Prof. Zucca Andrea
o Prof. Sirigu Gino
o Prof. Pisano Vincenzo
CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI
Membri effettivi
Membri supplenti
Consiglio dei Probiviri
Membri effettivi
Membri supplenti
o Prof.ssa Niola Antonina
o Floris Fernando